Locazione: Risarcimento danno da detenzione sine titulo
Con l’Ordinanza n. 18740 del luglio 2019, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere una complessa controversia in merito ad un ricorso presentato avverso la pronuncia della Corte di Appello di Genova la quale, rigettando la domanda dichiarativa di avvenuta usucapione di alcuni beni immobili, aveva riconosciuto il diritto di una erede a vedersi risarcito il danno da occupazione sine titulo degli stessi.
Senza entrare nel merito dei fatti per cui è stato introdotto il presente giudizio, la cui peculiarità è tale da non essere agevolmente ripercorsi in questa sede, è utile soffermarsi sul ragionamento compiuto dai Giudici della Suprema Corte in tema di accertamento (an) e relativa quantificazione (quantum) del danno da occupazione di beni immobili sine titulo.
Accertata la detenzione sine titulo, la Cassazione ha giudicato corretta – e non quale danno c.d. in re ipsa e come tale costituzionalmente illegittimo – la quantificazione del predetto danno compiuta nel presente giudizio e accolta dalla Corte di Appello di Genova, la quale aveva indicato quale voce di danno oggetto di risarcimento quella del valore locativo del bene.
Secondo la giurisprudenza della Corte, dunque, la prova del quantum risarcitorio del danno da detenzione sine titulo può ravvisarsi nell’effettivo controvalore che il proprietario del bene avrebbe potuto ottenere in caso di locazione dell’unità immobiliare in esame.
La motivazione addotta dalla Corte di Appello e confermata dal giudizio di legittimità si fonda dunque sulla voce di danno c.d. danno figurativo, inteso come il valore locativo del bene.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, nel caso di specie era stata fornita sufficiente prova dell’esistenza del danno da ravvisarsi, come indicato dalla stessa C. d’Appello di Genova, nell’effettiva impossibilità per il proprietario del bene di poter disporre del bene e quindi di poterlo locare o vendere ad un prezzo conveniente pari a quello di beni di pari dimensione e situati nelle vicinanze.