Diritto dei Trasporti. L’azione diretta del sub vettore nei confronti dei soggetti che hanno ordinato il trasporto; prescrizione annuale
Il Tribunale di Milano ha affrontato una questione che, seppur in un primo momento può apparire banale, in realtà non è così.
Si trattava di un caso in cui committente di un trasporto riceveva richiesta di pagamento delle spese di trasporto da parte di un sub vettore, il quale era stato incaricato di svolgere il trasporto dal vettore principale, quest’ultimo direttamente incaricato dal committente.
La richiesta come formulata si fondava sul ricorso alla normativa di cui all’art. 7 ter del d. legis del 21/11/2005 n. 286, che a seguito della modifica di cui all’art. 1 bis del d.l. 6/7/2010 n. 103, ha introdotto una nuova ipotesi di azione diretta volta a tutelare i sub vettori, i quali possono agire sia nei confronti della loro controparte contrattuale (vettori) sia nei confronti dei committenti per vedersi corrisposte le spese del trasporto.
Il committente del trasporto dunque è sempre tenuto a soddisfare il sub vettore che gli fa richiesta, con un solo limite, che può essere ravvisato nelle prestazioni (ossia che quanto richiesto rientri in quanto commissionato ab origine) e che il corrispettivo non superi quanto il Committente si è obbligato a riconoscere alla vettore contrattualmente con quest’ultimo obbligato.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, tuttavia, la peculiarità è data dalla circostanza che ha visto il creditore ottenere un decreto ingiuntivo su fatture nei confronti del Committente, mentre quest’ultimo, poi uscito ‘vincitore’ dalla contesa giudiziaria opporre eccezione di prescrizione alla domanda, si aggiunge pur fondata, del creditore.
Ed infatti, è proprio sulla prescrizione valevole in materia di diritto dei trasporti che il Tribunale compie il suo principale ragionamento, in quanto questione preliminare. Sull’argomento il Tribunale ha stabilito come trattandosi di materia di trasporti l’azione diretta del sub vettore soggiace anch’essa alla prescrizione annuale ex art. 2951 Cod. Civ. per i crediti in materia di trasporto e spedizione.
Trattasi di versione, quella fornita dal Tribunale meneghino, che ben si inserisce nel disegno che sempre ha accompagnato il legislatore allorquando ha introdotto nel nostro ordinamento nuove forme di azione diretta, le quali da sempre scontano il medesimo termine prescrizionale cui soggiace la corrispondente azione contrattuale.
Diversamente, va detto, si potrebbero presentare scenari in cui il Committente, subita l’azione del subvettore a ridosso della scadenza annuale, si vedrebbe poi preclusa o comunque contestata l’azione (legittima) di regresso nei confronti del vettore, a cui in precedenza era già stato corrisposto il relativo corrispettivo.