Licenziamento Disciplinare: legittimo anche in presenza di solo alcuni dei comportamenti contestati al dipendente.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento disciplinare di un dipendente, colpevole di avere assunto determinati comportamenti in azienda è da ritenersi legittimo anche quando solo alcune delle condotte a lui contestate vengono provate e sono tali da astrattamente giustificare la sanzione espulsiva.
Nel ragionamento compiuto dalla Corte, non si è in presenza della ‘insussistenza del fatto’ ogni qualvolta il datore di lavoro non è in grado di dimostrare che tutto quanto contestato al dipendente sia effettivamente lui addebitabile, ritenendo invero sufficiente affinché la sanzione espulsiva figuri motivata
la prova che anche solo parte dei comportamenti contestati siano effettivamente avvenuti e che la loro gravità sia tale da giustificare la sanzione espulsiva del licenziamento.
Secondo la decisione della Corte, dunque, affinché si possa parlare di ‘insussistenza del fatto’ posto alla base del licenziamento non devono sussistere neppure minime condotte che siano astrattamente idonee a giustificare l’interruzione involontaria del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento (cfr. Corte Cass. del 9/5/2022 n. 14667).